la Legge di Bilancio 2024 rende strutturale l’ISCRO (Indennità di continuità reddituale e operativa per iscritti alla Gestione separata INPS)

Dopo tre anni di sperimentazione, il bonus ISCRO diventa un ammortizzatore sociale permanente, una sorta di cassa integrazione o indennità integrativa di sei mesi, per un importo che va da 250 a 800 euro, ma che è soggetto a rivalutazione per adeguamento all’inflazione.

Per finanziarla è confermato anche il versamento dello 0,51% aggiuntivo all’aliquota INPS che versano i professionisti in Gestione Separata (in tutto si paga il 26,07%).

La Manovra 2024, all’articolo 31 (Indennità di discontinuità reddituale – ISCRO), riserva il sussidio alle persone che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e modifica in parte requisiti e condizioni di accesso.

Misura riservata ad autonomi con forti cali di fatturato che rientrano entro i 12mila euro di reddito e rispettano una serie di altre condizioni.

Nel 2024 gli importi aumentano per via della rivalutazione all’inflazione e cambiano anche in minima parte i requisiti di reddito volti ad estenderne la platea, ma sostanzialmente il meccanismo di richiesta e fruizione resta analogo.

  • Nella norma originaria del 2021 (valevole fino al 2023), serviva avere la partita IVA attiva da almeno quattro anni, un reddito da lavoro autonomo inferiore a 8.972,04 euro nell’anno precedente e cali di fatturato nell’ultimo anno pari almeno al50% della media degli ultimi tre.
  • Dal 2024 cambiano i seguenti requisiti:

– la soglia di reddito nell’anno precedente sale a 12mila euro (annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente alla domanda);

– il fatturato dell’anno precedente alla domanda deve risultare inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

– bisogna essere titolari di partita IVA da almeno 3 anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

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