Trasparenza imprese

Legge 124/2017 (commi da 125 a 129) con successive modifiche e variazioni

Aiuti pubblici e donazioni: obblighi di pubblicazione entro il 30 giugno legge n. 124/2017 (commi da 125 a 129) prevede che entro il 30 giugno di ogni anno sia pubblicato sul sito internet della società un elenco completo e dettagliato degli aiuti pubblici e dei contributi ricevuti nell’esercizio dell’impresa nell’esercizio precedente.

I contribuenti soggetti a tale obbligo sono tutti i contribuenti iscritti al registro delle imprese,
ad esempio:
Società per azioni (Spa, Srl, Sapa);
Società di persone (Snc, Sas);
Ditta individuale che esercita attività d’impresa (a prescindere dal sistema contabile adottato, comprese le materie di contabilità generale, semplificata, regime minimo e regime forfettario) Cooperative (comprese le cooperative sociali).
Oltre alle organizzazioni non commerciali e alle cooperative sociali che svolgono attività a beneficio degli stranieri.
Sono esclusi i liberi professionisti.

Se l’importo totale supera i 10.000 euro, tutti gli aiuti di Stato devono essere annunciati. Pertanto, se l’importo dell’assistenza personale è inferiore a questa soglia ma supera tale importo in generale, tutti dovrebbero sostenere l’obbligo di pubblicità.
Se invece i singoli sussidi inferiori a 10.000 euro non superano i 10.000 euro, non vi è alcun obbligo di pubblicazione.
L’importo è su base annua e deve essere calcolato in base allo standard di cassa (pagato/ricevuto).
Pertanto, saranno considerati, ad esempio. 2020: -Aiuti e donazioni erogati negli anni precedenti e raccolti nel 2020
-Aiuti e donazioni concessi/ricevuti nel 2020 Se l’aiuto viene solo concesso (nel 2020) ma non erogato (nel 2020, perché riscosso nel 2021…), non potrà essere erogato prima della scadenza del 30/06/2021, ma farà parte degli obblighi per il prossimo anno.

Sono soggetti ad obblighi le seguenti agevolazioni/donazioni:
contributi; sussidi (anche in conto capitale, di esercizio e/o in conto interessi);
vantaggi (tra cui, ad esempio, garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, e confronto con i prezzi di mercato condizioni favorevoli per utilizzare prodotti pubblici).
Non devono invece essere divulgati i pagamenti ricevuti dalla pubblica amministrazione per vendite e/o servizi.
Anche gli incentivi fiscali appartenenti alla maggior parte delle imprese non sono soggetti ad obblighi di comunicazione.

Al riguardo, si ritiene che le “donazioni a fondo perduto COVID” ricevute dalle aziende a fronte di emergenze sanitarie non rientrino nell’ambito dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, commi 125-129. 124/2017 per i seguenti motivi:

I “contributi a fondo perduto COVID” rientrano nell’ambito delle ragioni escluse dalla legge perché hanno natura risarcitoria, ma sono ovviamente di carattere generale perché sono attribuite una grande quantità di anagrafica aziendale con requisiti specifici, quindi non descrivere il rapporto tra l’istituto di pagamento e il beneficiario “Rapporto one-to-one” per prepararsi alla nascita degli obblighi informativi;
E, per questi, è stata prevista l’iscrizione automatica nel “Registro degli aiuti di Stato” istituito dal MISE (ai sensi dell’art. 52 della Legge n. 234/2012), quindi sono stati automaticamente “pubblicati”.
Si segnala che nel modello reddituale, sia in ambito commerciale che in ambito RS/Aiuti di Stato, sono previste prescrizioni obbligatorie.

In caso di obbligo la pubblicazione sarà effettuata sul sito internet della vostra azienda.
È previsto che i soggetti che non dispongono di un proprio sito web possano provvedere alla pubblicazione sui siti delle proprie associazioni di categoria.
Le società di capitali (grandi società spa e società a responsabilità limitata) che redigono il bilancio in forma ordinaria assolvono ai propri obblighi di pubblicità indicando nella nota integrativa il grado di contribuzione.
Anche per le Srl e/o microimprese che redigono bilanci in forma abbreviata possono essere indicate in nota esplicativa le liberalità “volontarie” e gli aiuti di Stato, ma vista la normativa vigente, non è detto che tale comportamento sia esente dalla pubblicazione del stesso sul sito internet aziendale Obbligo di condotta. Si ritiene pertanto corretto pubblicare in ogni caso sul sito internet dell’azienda (o associazione di categoria) l’assistenza ei contributi ricevuti.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni: Il nome e il codice fiscale del destinatario; Il nome e il codice fiscale del prestatore; L’importo percepito o il valore del beneficio ricevuto (per ogni singolo rapporto giuridico di base); Data di raccolta; Causalità (ossia una breve descrizione del tipo di beneficio/proprietà su cui si riceve il pagamento).
Le imprese che hanno beneficiato di aiuti di Stato e aiuti minimi, fermo l’obbligo di pubblicazione nel “Registro degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 della Legge n. 234/2012, possono adempiere agli obblighi di legge in materia di pubblicità semplicemente pubblicando sul sito non è necessario fornire informazioni dettagliate se sono presenti tali strumenti ausiliari.

Nota:
Dal 1° gennaio 2020 la legge prevede che per le violazioni degli obblighi editoriali: -sanzione amministrativa pari all’1% dell’importo ricevuto, con un importo minimo di 2.000 euro; -Sanzioni incidentali per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Se l’autore del reato non continua ad annunciare ea pagare sanzioni pecuniarie entro 90 giorni dalla contestazione, scatteranno ulteriori sanzioni, compreso il rimborso integrale delle donazioni e dell’assistenza ricevuta.

Nota bene:

Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

Puoi scaricare il documento da compliare: QUI