Dal 1° settembre 2023 è istituito il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di politica attiva volta alla qualificazione professionale delle persone a rischio di esclusione sociale.

 

A CHI È RIVOLTO:

Componenti di nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni
REQUISITI:
Requisiti personali e reddituali previsti dal D.L. 48/2023. Valore ISEE non superiore a 6.000 euro annui
 
 

CHE COS’È

Misura di attivazione al lavoro mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale.

La adesione a progetti di orientamento e di accompagnamento al lavoro determina l’accesso ad un beneficio economico pari a 350 euro mensili, per un massimo di 12 mesi.

A CHI È RIVOLTO

Componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro.

REQUISITI

Il richiedente deve essere:

  • in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea; oppure familiare di un cittadino italiano o di un Paese UE titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;
  • residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il richiedente non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per un delitto non colposo che comporti una pena non inferiore ad un anno di reclusione.

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità, inferiore ad €. 6.000,00 annui;
  • un patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di €. 30.000,00;
  • un patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di €. 6.000,00, aumentata in base alla composizione del nucleo familiare come previsto dall’art. 2, comma 2, lett.b), n. 4, D.L. 48/2023;
  • un reddito familiare inferiore ad una soglia di €. 6.000,00 moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza.

Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta di RdC, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c, immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti (esclusi quelli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
  • navi e imbarcazioni da diporto.

COMPATIBILITÀ

E’ incompatibile con il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

COME RICHIEDERLO

La domanda può essere presentata anche tramite il nostro Patronato.