L’art. 13 del Decreto Legge n. 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l’art. 5,
comma 1, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, come già modificato dall’art. 1, comma 860 della legge di
Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: «nonché all’amministratore unico o
all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di
amministrazione».
Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l’obbligo di comunicare il domicilio digitale/indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a
tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora – oltre che su
società e imprese individuali – solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche
di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza
dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il
domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.


Persone soggette all’obbligo
La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle
cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso
di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.
Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di
persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono
cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo ecc.).
In particolare, si applica a:

  1. coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della
    costituzione della società che successivamente;
  2. coloro che già ricoprono tali cariche al 31 ottobre 2025.
    Soggetti obbligati
    Coloro che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato,
    Presidente del Consiglio di amministrazione. L’obbligo della comunicazione è in capo
    all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma.
    Termine
    − Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico,
    amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire
    contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina
    che come conferma. In assenza dell’informazione, l’ufficio sospenderà la domanda in
    attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
    − Coloro che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore
    delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione
    dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025.
    Il mancato adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, comma
    6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
    28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un
    minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).
    Diritti di segreteria e imposta di bollo
    Nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti
    amministratori – senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla
    rappresentanza si applica l’esenzione del diritto di segreteria e dell’imposta di
    bollo.
    Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle
    cariche, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina
    dell’adempimento principale oggetto di iscrizione.
    La comunicazione del domicilio digitale – in via facoltativa – di ulteriori soggetti
    con cariche societarie resta, invece, assoggettata a diritti di segreteria e imposta
    di bollo.


AVVERTENZE
Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di
iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore
delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e
non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per
uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.

 

 

 

 

 

 

 

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