Una piattaforma telematica RUI era già operativa dal 21 novembre 2022. Con l’emanazione del decreto 198/2025, è stata istituita una nuova piattaforma informatica. Tutti i dati già presenti nella precedente piattaforma (in funzione dal 21 novembre 2022) sono confluiti automaticamente nella nuova, ma gli ispettori devono provvedere all’aggiornamento dei dati (vedi paragrafo successivo).
Il RUI è disciplinato dal decreto dirigenziale n. 198 del 9 giugno 2025 (pubblicato il 16 giugno 2025), entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Il RUI raccoglie a livello nazionale tutte le informazioni relative agli ispettori autorizzati a svolgere revisioni tecniche su veicoli leggeri e veicoli pesanti e consente:
- L’iscrizione di nuovi ispettori.
- L’aggiornamento dei dati degli ispettori già iscritti.
- L’integrazione delle abilitazioni (es. aggiunta del Modulo C per veicoli pesanti).
- Il monitoraggio dei requisiti degli ispettori.
- La registrazione dei provvedimenti sanzionatori.
Sono tenuti all’iscrizione:
- gli ispettori ope legis* abilitati prima del 31 agosto 2018;
- gli ispettori autorizzati per il modulo B (veicoli leggeri);
- gli ispettori abilitati anche per il modulo C (veicoli pesanti).
- Gli ispettori Ope Legis sono tutti i responsabili tecnici già abilitati o autorizzati alla data del 31 agosto 2018 che sono dunque stati riconosciuti come ispettori per effetto di legge (DM 214/2017, Art. 13, 2 co)
Secondo il decreto, tutti gli ispettori devono presentare l’istanza di iscrizione entro il 1 dicembre 2025.
Anche chi era già registrato nella precedente piattaforma RUI ed è stato automaticamente migrato, dovrà provvedere all’aggiornamento dei dati (formazione di aggiornamento, firma digitale, copertura assicurativa, conflitti di interesse) entro la stessa data.
Di seguito le indicazioni fondamentali per effettuare l’iscrizione e l’aggiornamento al RUI:
Modalità
L’iscrizione al RUI è disponibile tramite il Portale dell’Automobilista, a questo link
Per la prima iscrizione, si utilizza il Portale dell’Automobilista; per gli aggiornamenti o consultazione di esiti sanzionatori, si utilizza il Portale del Trasporto.
L’accesso avviene tramite SPID livello 2 o CIE.
E’ necessario inserire l’e-mail ordinaria e anche la PEC, tramite cui l’utente riceverà tutte le comunicazioni.
L’istanza andrà firmata con firma digitale (Aruba o Infocert).
Documenti
- Firma digitale (Aruba o Infocert, certificatori digitali accreditati). L’ispettore deve aggiornarla nel RUI in caso di scadenza.
- Dichiarazione sostitutiva dei requisiti morali in formato PDF firmato digitalmente
- Solo per modulo C (mezzi pesanti):
– Polizza assicurativa > 500.000 €: deve attestare la copertura contro i rischi professionali, i rischi per danni a persone o cose, e per infortuni sul lavoro durante le prove di revisione dei veicoli pesanti. La piattaforma permette di allegare più documenti per coprire tutti i punti.
– Dichiarazione conflitti di interesse: gli ispettori di mezzi pesanti devono dichiarare i potenziali conflitti di interesse che li riguardano, derivanti da lavoro subordinato (come RT o ispettore RT in centri veicoli leggeri/pesanti) o relazioni con l’impresa di revisione veicoli pesanti (socio, titolare, ecc.).
Solo per gli ope legis non in attività: documentazione rilasciata dalla Provincia competente che attesti il superamento dell’esame di abilitazione o l’autorizzazione ad espletare l’attività (precedente al 31/08/2018)
Documenti relativi alla formazione/abilitazione
- Certificato di formazione professionale modulo B (esclusi gli ope legis);
- Certificato di formazione professionale modulo C (solo per i mezzi pesanti)
- Attestato di aggiornamento triennale con profitto;
- Fascicolo ispettore in un unico PDF contenente:
– Titolo di studio
– Dichiarazioni e documentazioni comprovanti l’esperienza maturata
– Attestati di frequenza con profitto dei moduli A, B (esclusi gli ope legis), e C
– Attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento.
La procedura di inserimento di un’istanza prevede diverse sezioni obbligatorie, descritte dettagliatamente nel manuale di presentazione dell’istanza.
Imposta di bollo
Per l’ispettore ope legis non in attività è richiesto il pagamento di un’imposta di bollo di €16,00 per la domanda di iscrizione al RUI da effettuare sul portale dell’automobilista/servizi on-line/pagamenti PagoPA, codice tariffa N019.
Esito istanza
Il sistema effettua verifiche sull’istanza: in caso di esito negativo (“Verificata con Errore”), viene visualizzato un messaggio con le correzioni da apportare, e l’utente può modificare i documenti errati; in caso di esito positivo (“Verificata”), l’utente può accedere al riepilogo delle informazioni inserite.
Scadenze e accoglimento automatico (silenzio assenso)
Un aspetto cruciale introdotto dal decreto è il silenzio assenso per l’accoglimento delle istanze: per le istanze il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni. Se entro tale periodo gli enti non concludono l’istruttoria, l’istanza si intende automaticamente accolta.
Le richieste di integrazioni documentali, se motivate, sospendono i termini del procedimento. In caso di mancata integrazione, l’istanza si intende respinta.
Modalità di aggiornamento
Gli ispettori autorizzati, che alla data di entrata in vigore del Decreto risultano già iscritti al registro, possono accedere al Portale del Trasporto con le credenziali SPID o CIE e devono provvedere, ove necessario, all’aggiornamento dei seguenti dati:
- formazione di aggiornamento;
- firma digitale;
- copertura assicurativa;
- conflitti di interesse.
Anche in questo caso, gli ispettori, devono presentare l’istanza di aggiornamento entro il 1° dicembre 2025.
Corsi di aggiornamento obbligatori
Ricordiamo le scadenze obbligatorie per i corsi di aggiornamento:
- Ispettori “ope legis” abilitati prima del 31/12/2010: aggiornamento entro il 31 marzo 2025
- Ope legis abilitati tra 01/01/2011 e 31/08/2018: aggiornamento entro il 31 dicembre 2025
- Ispettori abilitati con Accordo 2019: aggiornamento entro 3 anni dall’esame del modulo B o C
- Per gli Ope Legis che hanno integrato l’abilitazione con il Modulo C, l’obbligo di formazione triennale decorre dalla data dell’esame di Modulo C.
La validità della formazione è di 3 anni a partire dalla data dell’ultimo attestato di aggiornamento. L’attestato di frequenza con profitto ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio da parte dell’organismo di formazione, per poter essere caricato nel RUI.


