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L’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la Circolare esplicativa 4/2024 con la quale chiarisce alcuni aspetti tecnici relativi al rilascio della patente a crediti per le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili.

Tra gli aspetti più importanti, l’INL chiarisce che le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di classe pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza, sono escluse dall’ottenimento della patente a crediti.

È stata ribadita inoltre l’entrata in vigore dell’obbligo del possesso della patente a crediti dal 1 ottobre 2024, rilasciata in formato digitale dall’INL.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

Tuttavia, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare esplicativa (dal 23 settembre 2024), le imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere possono autocertificare/dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della patente.

L’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, scaricabile cliccando qui, dovrà essere inviata tramite PEC  all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it .

Per delegare CNA Lecce scaricare questo documento .

Si precisa che la trasmissione dell’autocertificazione mediante PEC ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e non è sostitutiva della patente che deve essere comunque richiesta entro la medesima data (31 ottobre 2024).

A partire dal 1 novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite apposito portale dell’INL.

Vi ricordiamo:

Dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono lavori edili o lavori di ingegneria civile all’interno dei cantieri mobili e temporanei, indicate all’interno dell’Allegato X del D. Lgs. 81/08 devono richiedere la patente a punti attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’Ispettorato del Lavoro .  

Tra le attività indicate all’interno dell’Allegato X del D.Lgs 81/08 che hanno l’obbligo di richiederla, citiamo:

  • costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
  • trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
  • opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
  • scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Invece, ecco alcune categorie di imprese o lavoratori  autonomi che, pur lavorando all’interno dei cantieri, sono esenti da quest’obbligo come:

  • Chi effettua forniture o prestazioni esclusivamente di natura intellettuale;
  • Imprese già in possesso della certificazione SOA  categoria III .

La patente a punti per i cantieri può essere richiesta a partire dal 1° ottobre  attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’Ispettorato del Lavoro, che la rilasceranno in formato digitale, previa verifica del soddisfacimento di alcuni requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. Per tale adempimento possono essere delegati in forma scritta altri soggetti , la propria Associazione datoriale, il Consulente del Lavoro ecc , .   

Nello specifico, per ottenere la patente bisognerà avere essere in regola con:

  • l’iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • l’adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37 del D.Lgs 81/08;
  • l’adempimento degli obblighi formativi come previsto dal D.Lgs 81/08;
  •  il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP) , nei casi previsti dalla normativa vigente  ; 

Il possesso dei requisiti è autocertificato ed il rilascio della patente digitale sarà automatico.  Al momento del rilascio della patente digitale, ad ogni impresa o lavoratore autonomo sarà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti dai quali viene detratto punteggio in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro, per poter lavorare all’interno dei cantieri bisognerà avere un credito residuo di almeno 15 punti, in caso contrario è prevista una sanzione amministrativa e l’esclusione dai lavori pubblici per un determinato periodo.

 In attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato  del lavoro. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.