GREEN PASS Scarica la modulistica utile
Il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 introduce l’obbligo di green pass per i lavoratori che operano nel settore privato, CNA Lecce mette a disposizione la modulistica necessaria per tutte le aziende.
Dal 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, è obbligatorio il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19 (green pass).
L’obbligo vale per tutte le persone che a diverso titolo svolgono attività lavorativa all’interno dell’azienda, dipendenti ma anche volontari, consulenti, formatori, manutentori esterni, ecc. Tale prescrizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
L’obbligo del controllo del Green Pass è ricade in capo al Datore di Lavoro, che può delegare mediante opportuna delega (scarica)
App per la verifica:
Playstore (per sistemi Android, richiesta versione 8 o superiore)
Appstore (per sistemi iOS, richiesta versione 12.1 o superiore).
Il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita se il certificato è valido.
I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del GREEN PASS o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della stessa
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine di cessazione dello stato di emergenza.
sanzioni:
- per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro;
- per i datori di lavoro, in caso di mancata verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative entro il 15 ottobre, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.
test validi per avere la Certificazione verde
Covid-19 sono i seguenti:
- test molecolare
- test antigenico rapido
- il test molecolare su campione salivare
MODULISTICA UTILE AI FINE DELLA VERIFICA: